logo LATUS S.p.A.
.

.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO (O IL LEASING) DI MACCHINARI

(Legge Sabatini, n. 1329/65)

 

FINALITA' 

Incentivare gli investimenti in macchinari delle piccole e medie imprese operanti nei settori industriale, commerciale, agricolo, artigiano, dei servizi mediante interventi a tasso agevolato di durata fino a 5 anni (a fronte di rilascio di effetti da parte dell'impresa acquirente). 

Le operazioni "Sabatini" consentono inoltre alle imprese venditrici di ottenere il pagamento della loro fornitura in contanti, con lo sconto degli effetti presso le banche abilitate. 

 

BENEFICIARI 

PMI appartenenti a tutti i settori e rientranti nei parametri comunitari (non più di 250 dipendenti; fatturato massimo di 20 milioni di ECU oppure un attivo netto di bilancio non superiore a 10 milioni di ECU).

 

IMPORTO AGEVOLABILE 

Non inferiore ad 1 milione e non superiore a 3 miliardi di lire. 

L'importo si riferisce al capitale dilazionato costituito dal costo della macchina (esclusi IVA, quota di riscatto in caso di leasing, oneri accessori) maggiorato degli interessi (calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti). 

 

SPESE AGEVOLABILI

Acquisto o locazione finanziaria ("leasing") di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia o all'estero, compresi anche i sistemi di macchine, le parti complementari e gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori) operanti nell'ambito dello stabilimento o cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case di cura, alberghi, ristoranti, bar, ecc.. Sono esclusi gli autoveicoli semoventi o rimorchiati muniti di targa PRA o RINA. 

 

CONTRIBUTO AGLI INTERESSI 

Varia in funzione dell'ubicazione sul territorio dell'unità produttiva nella quale è utilizzato il macchinario. 

 

TASSI AGEVOLATI

A) Tassi di interesse da riconoscere a favore delle imprese acquirenti:

  1. 15% del tasso di riferimento, determinato con le modalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.94, pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.94, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 8 punti, per le operazioni relative all'acquisto di macchine utilizzate in unità produttive ubicate nelle zone dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni e integrazioni;
  1. territorio. Il limite di 200.000 ECU è calcolato sulla base del tasso di conversione Lira/ECU, rilevato giornalmente dalla Banca d'Italia e comunicato sul sistema Reuters, vigente alla data di decorrenza dell'intervento.
     

B) Tassi di sconto

  1. nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato sulla base del costo della provvista, in via semestrale anticipata;
  1. nel caso di sconto commerciale, l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Nel caso in cui la operazione di sconto risulti effettuata ad un tasso inferiore a quello di riferimento, il contributo è pari alla differenza tra il netto ricavo dell'operazione calcolato al tasso di sconto applicato ed il netto ricavo dell'operazione medesima calcolato al tasso agevolato.

 

OPERAZIONI AGEVOLABILI 

Operazioni di sconto - effettuate da banche - di effetti emessi a fronte del contratto di compravendita o leasing di macchinari, con dilazione di pagamento oltre 12 mesi ma non superiore a 5 anni. Gli effetti devono essere garantiti da privilegio speciale sulle macchine. 

 

PROCEDURA

La richiesta di intervento contributivo deve essere presentata dall'impresa ad una banca ammessa ad operare con il Mediocredito Centrale e deve pervenire al Mediocredito stesso entro 6 mesi dalla data di ammissione dell'operazione allo sconto. 

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

 

.